Revisioni, patenti, multe e assicurazioni: ecco le proroghe del Governo
In queste righe desideriamo fare chiarezza sulle proroghe delle scadenze decise dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid-19 in merito a Revisioni periodiche, patenti di guida, pagamento di sanzioni del Codice della Strada e assicurazioni RC.
REVISIONI
Vi sono due casistiche:
– Per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL o che scade entro il 31 Luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione
– Per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 Luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga
Questo quadro si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione dell’adempimento, non potevano comunque circolare.
PATENTI DI GUIDA
L’art. 104 del DL ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, fino al 31 Agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL o in scadenza fino al 31 Agosto 2020.
Tale previsione chiaramente produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida, sia per quelle italiane che per quelle rilasciate da uno stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
MULTE
L’art. 108 del DL ha previsto, in via del tutto eccezionale che, nel lasso temporale compreso tra il 17 Marzo e il 31 Maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del Codice della Strada con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificare a far data dal 16 febbraio 2020.
ASSICURAZIONI
L’art. 125 del DL, che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per i veicoli a motore.
Tuttavia, fino alla data del 31 Luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.
Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 Luglio 2020 è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.